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Somministrazione e turni: la nuova regola dei 24 e 36 mesi con la Legge 112/2026

Lavoratore in somministrazione che riceve il contratto di missione da un'addetta dell'agenzia per il lavoro

Se lavori tramite un'agenzia per il lavoro — in un magazzino della GDO, in reparto ospedaliero, in una linea di produzione o dietro un bancone — probabilmente conosci bene la sensazione di essere "di passaggio": una missione dopo l'altra, spesso presso lo stesso utilizzatore, senza sapere fino a quando. Da fine giugno 2026 una nuova legge ha cambiato le regole su quanto può durare questa condizione, introducendo un doppio limite temporale che riguarda direttamente chi organizza la propria vita sui turni comunicati dall'agenzia.

Vediamo cosa dice la Legge 112/2026 e cosa cambia in concreto.

In questo articolo troverai:

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Cos'è la somministrazione e perché riguarda tanti turnisti

Nella somministrazione di lavoro sei assunto da un'Agenzia per il Lavoro, che ti retribuisce e ti invia in missione presso un'azienda cliente, chiamata "utilizzatore": è lì che ricevi i turni, timbri e rispondi al tuo responsabile di reparto ogni giorno. È una formula molto usata proprio nei settori a maggiore turnazione: GDO nei picchi di vendite, sanità per coprire reparti e sostituzioni, logistica, ristorazione e produzione industriale.

Il contratto che hai con l'agenzia può essere a tempo determinato oppure, se sei più fortunato, a tempo indeterminato (la cosiddetta "somministrazione a tempo indeterminato" o staff leasing): in questo secondo caso resti dipendente dell'agenzia anche nei periodi tra una missione e l'altra.

La novità: il doppio limite di 24 e 36 mesi

Con la Legge 112/2026, che ha convertito il Decreto Lavoro (D.L. 62/2026) e che è in vigore dal 28 giugno 2026, cambiano le regole sulla durata massima del rapporto presso lo stesso utilizzatore. Il nuovo impianto prevede due limiti distinti, a seconda del tipo di contratto che hai con l'agenzia:

Tipo di contratto con l'agenzia Limite presso lo stesso utilizzatore
Somministrazione a tempo determinato 24 mesi complessivi, sommando anche eventuali contratti a termine firmati direttamente con l'utilizzatore
Somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing) 36 mesi complessivi, anche non continuativi, per missioni presso lo stesso utilizzatore e sulle stesse mansioni

I due limiti possono anche sommarsi in sequenza: se prima hai lavorato a termine per l'agenzia fino a 24 mesi presso un utilizzatore e poi vieni assunto a tempo indeterminato dall'agenzia stessa, puoi essere inviato in missione presso lo stesso utilizzatore per ulteriori periodi, fino al nuovo tetto di 36 mesi.

Cosa succede se il limite viene superato

Il superamento del limite dei 24 mesi (o di quello, se diverso, previsto dal contratto collettivo applicato dall'agenzia) comporta la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. È una tutela pensata proprio per chi si trova a ripetere missioni sullo stesso posto per anni, senza mai avere davanti un contratto stabile: se il tuo caso rientra in questa casistica, è un punto da far verificare con attenzione, perché le conseguenze pratiche (a partire da chi diventa il tuo datore di lavoro effettivo) possono essere rilevanti.

Parità di trattamento: stesso stipendio, stesse maggiorazioni

Una regola che vale a prescindere dalla durata della missione, e che spesso si conosce poco, è quella della parità di trattamento economico: durante la missione hai diritto allo stesso trattamento retributivo complessivo dei dipendenti dell'utilizzatore che svolgono mansioni uguali o equivalenti alle tue. Questo vale anche per le voci legate ai turni: maggiorazioni per il lavoro notturno, festivo, domenicale e indennità di turno devono essere corrisposte secondo gli stessi criteri validi per i colleghi assunti direttamente dall'azienda dove lavori.

Il mancato rispetto di questa parità è sanzionato sia in capo all'agenzia sia in capo all'utilizzatore: se noti differenze ingiustificate rispetto ai colleghi con contratto diretto, è un aspetto concreto da segnalare e da far verificare.

Tra una missione e l'altra: l'indennità di disponibilità

Se sei assunto a tempo indeterminato dall'agenzia, resti comunque suo dipendente anche nei periodi in cui non sei inviato in missione presso nessun utilizzatore. In questi intervalli hai diritto a un'indennità di disponibilità mensile, corrisposta dall'agenzia: l'importo è fissato dal contratto collettivo applicato dall'agenzia e comunque non può essere inferiore alla soglia minima stabilita dal Ministero del Lavoro. Nella prassi più diffusa questa indennità si aggira intorno al 20% della retribuzione prevista dal tuo livello contrattuale.

È un diritto confermato più volte anche in sede giudiziaria negli ultimi tempi: se la tua agenzia non te la riconosce nei periodi di inattività, è uno dei primi punti da chiedere di chiarire.

Cosa controllare se lavori in somministrazione

  • tieni un conteggio personale di quanto tempo lavori presso lo stesso utilizzatore, anche cambiando tipo di contratto con l'agenzia nel frattempo, per sapere a che punto sei rispetto ai limiti di 24 o 36 mesi;
  • confronta le voci di maggiorazione (notturno, festivo, turno) sul tuo cedolino con quelle previste per i colleghi assunti direttamente dall'utilizzatore, a parità di mansione;
  • se hai un contratto a tempo indeterminato con l'agenzia, verifica di ricevere l'indennità di disponibilità nei periodi senza missione attiva;
  • conserva le comunicazioni di missione e le eventuali proroghe: sono il riferimento più affidabile in caso di dubbi sul calcolo dei mesi.

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Nota importante: le regole su somministrazione, limiti di durata e indennità di disponibilità dipendono anche dal contratto collettivo applicato dalla tua agenzia e dai decreti attuativi. Per un conteggio preciso dei mesi maturati o per contestare eventuali irregolarità, verifica sempre la tua situazione con l'ufficio paghe dell'agenzia, un patronato o un consulente del lavoro.